La Sicurezza nelle Associazioni Sportive

Quali sono gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro di una Associazione Sportiva?

Per rispondere questa domanda, partiamo dal considerare che il D.Lgs. 81/08 pone a carico del Datore di lavoro l’obbligo di garantire la sicurezza di tutti i lavoratori che operano con vincolo di subordinazione all'interno una qualsiasi azienda.

Questo obbligo riguarda anche i lavoratori che svolgono le loro attività all'interno delle Associazioni Sportive, garantendo innanzitutto che questi vengano adeguatamente informati e formati sui rischi per la salute e sicurezza connessi con le attività svolte, utilizzino attrezzature, impianti e infrastrutture “a norma”, siano forniti di eventuali dispositivi di protezione individuali necessari per eseguire i lavori in sicurezza.

Le particolari“figure” lavorative diffusesi nel mondo sportivo non consentono di identificarsi in una fattispecie tipica già prevista dall’Ordinamento giuridico, pertanto ogni associazione dovrà procedere ad analizzare e qualificare i rapporti instaurati con i propri collaboratori.

L’applicazione alle Associazioni Sportive della disciplina speciale sulla Tutela della sicurezza dei lavoratori, contenuta nel D.Lgs. 81/08, non può essere messa in discussione dato che la normativa di settore, (art. 90 L. 289/2002, L. 398/91 e numerose norme di dettaglio fiscale/tributario) non solo non escludono espressamente l’applicazione della disciplina speciale sulla sicurezza, ma confermano anzi che le prestazioni lavorative rese nell’ambito delle Associazioni Sportive non godono di un particolare regime giuridico.

Ricordiamo che lo stesso D.Lgs. 81/08 non prevede alcuna esclusione, parziale o totale, della sua applicazione alle Associazioni Sportive.

Le Associazioni Sportive sono pertanto sottoposte alla disciplina del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, c.d. “Testo Unico sulla Sicurezza”, come qualsiasi “azienda” che per lo svolgimento delle proprie attività statutariamente previste si avvalga della collaborazione di persone che svolgono la propria azione in forma professionale o anche volontaria.

Per determinare correttamente  gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 a carico delle Associazioni sportive è necessario individuare le tipologie di rapporti di lavoro che l’associazione ha con i propri collaboratori, distinguendo tra lavoratori subordinati e non subordinati.

Tipologia di collaborazioni lavorative esistenti nelle Associazioni/Società sportive

Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, per il perseguimento del proprio scopo sociale si avvalgono dell’opera di molteplici collaboratori che possono essere classificati nelle seguenti categorie:

- collaboratori didattici: istruttori, animatori, etc.;

- collaboratori amministrativi: addetti alla segreteria, tesorieri, cassieri, etc.;

- collaboratori gestionali: custode, manutentore, addetto alle pulizie e alla lavanderia, etc.;

- collaboratori professionali: medici, fisioterapisti, consulenti, etc.;

- figure che operano nell’attività agonistica: atleti, allenatori, direttori sportivi, dirigenti accompagnatori, etc.

Tali collaboratori possono prestare la propria attività a titolo gratuito e volontario oppure a titolo oneroso, qualificandosi come lavoratori subordinati, lavoratori autonomi oppure sportivi dilettanti retribuiti. In particolare, il decreto Legge n. 69/13 ha modificato il D. Lgs. 81/08, precisando che ai “soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore […] delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni […] si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del presente decreto”, applicando cioè ai suddetti soggetti le medesime disposizioni previste per i lavoratori autonomi, ossia sinteticamente:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di legge;

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di legge;

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

Quali sono gli obblighi in presenza di lavoratori?

In presenza invece di lavoratori subordinati, il Datore di lavoro dovrà innanzitutto adempiere all’obbligo di:

  1. valutare tutti i rischi a cui sono soggetti i lavoratori;
  2. nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

La valutazione dei rischi è lo strumento fondamentale per determinare dettagliatamente i successivi adempimenti, nonché le specifiche misure di sicurezza da mettere in atto per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Tra queste ultime vanno annoverate anche le misure per la gestione delle emergenze, compreso il primo soccorso.

Per semplicità, si riporta di seguito uno schema utile per individuare i principali obblighi.

 

Descrizione dei principali adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08

 

Articolo di riferimento

Associazione sportiva con almeno un lavoratore subordinatoAssociazione sportiva priva di rapporti di lavoro subordinati
Redazione di un documento contenente la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure di sicurezza

Art. 17

Art. 28

SI

NO

Nomina  del  Responsabile  del  Servizio  di Prevenzione  e  Protezione

Art. 17

SI

NO

Nomina del Medico Competente nei casi in cui  si   renda  necessaria  la   sorveglianza sanitaria dei lavoratori

Art. 18

SI

NO

Nomina e formazione dei lavoratori addetti alla gestione delle emergenze, dell’antincendio e del primo soccorso

Art. 43

SI

NO

Predisposizione delle procedure da attuare in caso di emergenza

Art. 43

SI

NO (*)

Informazione, formazione e  addestramento sulla sicurezza dei lavoratori

Art. 36

Art. 37

SI

NO

Formazione     del     Rappresentante     dei Lavoratori, se eletto dai lavoratori

Art. 37

SI

NO

Gestione sicurezza nei lavori in appalto non di tipo “edile”, presso i luoghi di cui si ha giuridica disponibilità (DUVRI)

Art. 26

SI

NO

Adempimenti  a  carico  del  Committente  di lavori di natura edile

Titolo IV

SI

SI

(*): la gestione dell’emergenza dovrà comunque essere garantita nei confronti degli utenti e del pubblico eventualmente presente

Tra i precedenti, si vogliono sottolineare gli obblighi in capo al Datore di Lavoro di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, tesi sia a rendere consapevoli questi ultimi dei rischi, sia delle modalità di lavoro previste per garantire la sicurezza. Più in generale, la normativa in materia di sicurezza pone particolare attenzione alla formazione di tutte le figure dell’organizzazione, precisando specifici percorsi formativi, durata e modalità di erogazione delle attività formative. Recenti Accordi tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, sanciti il 21/12/2011, hanno dettagliatamente normato la formazione in materia di sicurezza delle seguenti figure:

- dirigenti e preposti presenti nell’organizzazione

- lavoratori

mentre altre norme di legge hanno stabilito i requisiti formativi di:

- responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Rspp)

- lavoratori addetti all’antincendio e al primo soccorso.

Invece verso gli appaltatori e i lavoratori autonomi che prestano la propria attività in favore e presso i luoghi di lavoro gestiti dall’associazione sportiva dilettantistica, il D. Lgs. 81/08 prevede che quest’ultima:

  1. a) verifichi l’idoneità tecnico professionale dell’appaltatore / lavoratore autonomo;
  2. b) comunichi i rischi interferenti o propri dei luoghi di lavoro;
  3. c) qualora necessario per l’espletamento dell’attività, fornisca attrezzature a norma;
  4. d) coordini le attività svolte dagli appaltatori / lavoratori autonomi;
  5. e) qualora le attività sia riconducibili ad opere di natura edile, ottemperi a complessi e articolati adempimenti previsti dal Titolo IV del D. Lgs. 81/08.

Si vuole evidenziare che, a prescindere dalla presenza o meno di lavoratori subordinati, l’Associazione sportiva dovrà sempre e comunque garantire la sicurezza dei terzi che a qualsiasi titolo dovessero trovarsi presso i luoghi in cui la stessa eserciti la propria attività, sia durante il normale espletamento delle attività sportive, sia durante situazioni di emergenza.

Ultimo significativo dato è l’individuazione del soggetto che acquisisca la posizione di Datore di lavoro nell’ambito dell’Associazione. Egli si identifica, generalmente, con il legale rappresentante dell’Associazione - Società sportiva dilettantistica, ma ciò dipenderà dalla tipologia di struttura che ogni Associazione si è data per Statuto. La sua individuazione precisa è molto importante poiché egli assume non solo gli obblighi suindicati onde “mettere in sicurezza” l’Associazione, ma - in prima persona – viene investito della responsabilità giuridica derivante da eventuali incidenti che possano determinarsi in caso di mancata attuazione delle misure di sicurezza previste nel Documento di Valutazione del Rischio, volte a tutelare la salute dei lavoratori e dei soggetti terzi che possano accedere nei luoghi dell’Associazione.