La formazione dei lavoratori in materia di sicurezza non è facoltativa. Il D.Lgs. 81/08 la definisce un obbligo del datore di lavoro, e la sua omissione comporta sanzioni penali e, in caso di infortunio, una responsabilità aggravata.
Chi deve fare la formazione
Tutti i lavoratori, nessuno escluso. Oltre alla formazione generale, sono previsti percorsi specifici per:
- preposti - figure che sovrintendono alle attività di altri lavoratori
- dirigenti
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
- addetti alle squadre di emergenza (antincendio, primo soccorso)
- lavoratori che usano attrezzature specifiche (muletti, piattaforme aeree, ecc.)
Contenuti e durata
I corsi si dividono in formazione generale (uguale per tutti) e formazione specifica (varia in base al livello di rischio dell'attività). La durata complessiva va da 4 ore per i settori a rischio basso fino a 16 ore per quelli ad alto rischio. L'aggiornamento periodico va ripetuto ogni 5 anni. L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha aggiornato le specifiche tecniche e i contenuti minimi dei corsi.
L'e-learning è valido?
Sì. La formazione in modalità e-learning è espressamente riconosciuta dalla normativa, a condizione che venga erogata da un centro accreditato e rispetti le specifiche tecniche previste dall'Accordo Stato-Regioni. Safety Solutions è Centro di Formazione AiFOS e opera nel rispetto di questi standard.
I vantaggi dell'e-learning per le PMI sono concreti: i lavoratori possono seguire il corso in autonomia, dal proprio dispositivo, senza bloccare la produzione per un'intera giornata. I tempi di completamento e i risultati vengono registrati e certificati dalla piattaforma.
Cosa succede se la formazione non è in regola
Oltre alle sanzioni dirette per il datore di lavoro, la mancata formazione in caso di infortunio diventa un elemento determinante nella valutazione della responsabilità. I tribunali considerano l'omissione formativa un indicatore della mancanza di diligenza del datore di lavoro nella prevenzione dei rischi.
